(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
                      n. 1 del 2 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Ai  sensi  dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di
contabilita'  3  maggio  1978,  n.  23,  sono  autorizzati   -   fino
all'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e,  comunque,
non  oltre  il  31 marzo 1997 - l'accertamento e la riscossione delle
entrate, nonche' l'impegno e il  pagamento  delle  spese  sulla  base
delle previsioni del progetto di bilancio per l'anno 1997, presentato
dalla   Giunta  al  Consiglio  regionale  limitatamente,  per  quanto
concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo  di
ciascun capitolo.
  2.  Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di
pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di  spese  finanziate  da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a destinazione vincolata - ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1997,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto  comma,  della  legge
regionale  3  maggio 1978, n. 23, come modificato con legge regionale
19 luglio 1979,  n.  35  -  la  gestione  dei  relativi  capitoli  e'
autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.
  3.  Ai  fini  della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel
1997 in conto residui passivi propri,  non  sono  parimenti  soggetti
alla  limitazione  di  cui  allo  stesso  primo  comma  del  presente
articolo.
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ai  sensi  dell'art.  127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua
pubblicazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 23 dicembre 1996
                             BRACALENTE